Talmud babilonese. Trattato Sotà. (Sospetta adultera). Ediz. bilingue
Secondo la Torà una donna sposata può avere rapporti esclusivamente con il marito. L’unione con un altro uomo è adulterio, che, se dimostrato con testimonianze, comporta una condanna capitale per la donna e l’adultero. Se c’è ammissione di colpa, ma mancano le testimonianze, il vincolo matrimoniale deve essere reciso e la donna perde i diritti della ketubbà. Ma cosa succede quando c’è un sospetto e la donna nega? Di questo tema si occupa un lungo brano del Libro dei Numeri (5:11-31), nel quale si parla di un marito che sospetta che la moglie l’abbia tradito. In assenza di prove certe, si attiva una procedura particolare: la donna viene condotta al Santuario, dove viene sottoposta alla prova delle “acque amare”; deve bere dell’acqua nella quale è stato sciolto l’inchiostro di una pergamena in cui era stata scritta una parte di quel capitolo della Torà. Se la donna è colpevole, quell’acqua ne causerà la morte; se è innocente, uscirà incolume dalla prova e avrà dei figli. Questo trattato talmudico è essenzialmente dedicato al commento e alla definizione dei particolari di questa procedura. La parola sotà, che dà il nome al trattato, si riferisce alla donna, ma non è un vocabolo biblico. In italiano sotà potrebbe essere tradotto con “deviante”, “infedele”; qualcuno, nell’ottocento, ispirato dalla lirica verdiana, ha suggerito “traviata”. Nella Torà questa procedura rappresenta un caso unico, in cui l’aspetto “miracoloso” è decisivo. Nessuno può sapere se la donna è effettivamente colpevole; l’effetto della pozione è ambiguo, o toglie la vita o crea le condizioni per un’altra vita; inoltre, se arriva la punizione, questa colpisce automaticamente anche l’adultero, ovunque si trovi. La situazione configurata nella Torà rispecchia una società basata sul dominio maschile, che difende l’esclusività del potere del marito sulla moglie, che punisce gravemente l’adulterio e che premia la fedeltà femminile con una promessa di fecondità. Lo scopo della procedura, che espone pesantemente la donna, oltre all’accertamento della verità è quello di “mettere pace tra marito e moglie”. In questi termini è evidente che la procedura corrisponde a una determinata organizzazione sociale con le sue regole e le sue mentalità. Molte di queste mentalità sono cambiate nell’evoluzione di millenni, anche se nell’ebraismo non è cambiata la difesa della fedeltà coniugale e il divieto di adulterio; ma già ai tempi in cui fu redatto il trattato della Mishnà, la procedura prescritta dalla Torà era considerata obsoleta e inapplicabile; non solo per l’ovvio motivo che non c’era più il Santuario, ma per il cambio dei costumi, già prima della distruzione del Santuario: l’infedeltà maschile dilagava. I Maestri infatti spiegarono, interpretando il testo, che la procedura non potesse funzionare se a sua volta il marito fosse stato infedele alla moglie, con una donna sposata a un altro uomo o anche solo con una donna libera. Non più quindi un rapporto di dominanza ma di reciprocità. Ma il sistema era ancora poligamico, per cui l’uomo sposato poteva avere rapporti con un’altra donna, purché anche lei sposata da lui. Solo verso l’anno mille la poligamia venne proibita portando a compimento giuridico l’evoluzione delle sensibilità. Malgrado l’antichità della norma e la sua inapplicabilità, l’argomento venne sottoposto alla discussione rabbinica, come accadde per molte altre norme non più applicabili. Compito dei rabbini fu la definizione precisa delle modalità: quali sono le condizioni per avviarla (limitando con questo gli effetti di attacchi di gelosia), quante testimonianze servano, come si svolge in tutti i dettagli la procedura nel Santuario, come si scatena la punizione; in quali tipi di vincoli matrimoniali si può attivare la procedura.