Sicurezza urbana integrata e sistema punitivo

Sicurezza urbana integrata e sistema punitivo

Il «bene pubblico» della sicurezza urbana, secondo la l. n. 48/2017 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», consiste nel «benessere delle comunità territoriali», da perseguire integrando tra loro gli interventi dei diversi soggetti istituzionali. Convergono nel sistema-sicurezza gli strumenti reattivi di carattere punitivo e gli interventi proattivi che trasformano, migliorano e innovano le relazioni e la convivenza. Lo studio si interroga su ragioni fondanti e criticità applicative della prevenzione sinergica tra sicurezza pubblica e sicurezza sociale e sugli ostacoli ai quali il coordinamento va incontro, per essere coerente, articolato e stringente, guidato dalla legge, e risultare sufficientemente forte per vincolare gli «attori» pubblici ai vantaggi olistici delle azioni integrate, meno conflittuali e più efficaci della somma degli interventi singoli. Il legislatore, nonostante le resistenze, sta acquisendo la consapevolezza che il controllo sociale, per essere capace di contrastare la vittimizzazione diffusa e il disordine urbano, comporta interventi sinergici dello Stato di diritto e dello Stato sociale, ma non fa prevalere il carattere sussidiario delle sanzioni, alle quali ricorre, spesso in modo esclusivo, per fronteggiare fenomeni dall'eziologia articola ta, riducendole così a reazioni «simboliche» e poco attente alle cause. La legge sulla sicurezza urbana fornisce importanti punti fermi per le politiche integrate, ma delinea in modo ancora inadeguato le «forme di coordinamento» possibili coi patti per la sicurezza; enuncia i compiti di Conferenza unificata e Conferenza stato-città ma trascura il ruolo fondamentale delle regioni nelle politiche di sicurezza sovracomunali; rafforza i divieti di «stazionamento» col Daspo urbano ma non si fa carico delle persone che li violano; non adegua pienamente i regolamenti comunali di polizia e di sicurezza urbana e le ordinanze del sindaco ai richiami della Corte costituzionale su «modalità» legali di obblighi e divieti a garanzia della libertà personale; non affronta compiti e funzioni della polizia locale, che andrebbero riscritti da capo. La riflessione giuridica, partendo dai passi compiuti, è chiamata ad approfondire il nodo del coordinamento voluto dall'art. 118 co. 3 Cost. contribuendo a delineare politiche integrate di sicurezza urbana orientate costituzionalmente, in un sistema che riservi compiti residuali alle sanzioni, in base ai vincoli costituzionali di sussidiarietà, ragionevolezza, proporzione, offensività, colpevolezza e funzione rieducativa della pena.
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