La prelazione artistica e l'autonomia contrattuale
Il filone giuridico dei diritti di preferenza è stato largamente percorso dalla teorica civilistica. Si può dire che l’autonomia negoziale, nell’espressione fisiologica della libertà di scelta della persona della controparte, costituisca da sempre uno dei capitoli ordinari nelle trattazioni della materia. In ispecie, l’opportunità-necessità di individuare gli ambiti e i limiti di quella libertà ha persuaso molti degli interpreti ad occuparsi delle articolazioni disciplinari in una visione prospettica possibilmente unitaria, alla caccia d’un comune denominatore: che è poi individuato generalmente nel rapporto-nesso, avvertito come naturale e quasi inscindibile, tra la facoltà di scegliersi il contraente e l’intero sistema prelatizio. Sembra innegabile, al momento, che il diritto ad essere preferiti rispetto ai terzi, a parità di condizioni, nella stipula di un negozio – ove esistente in forza di legge o di volontà – sia per lo più riconducibile ad una compressione della sfera di autonomia di chi esprime la manifestazione volitiva. Così l’insieme delle fenomeniche regolamentari dello ius praelationis, variamente caratterizzate nelle cadenze operative, si apre all’indagine dottrinale secondo uno schema che tendenzialmente inclina a cristallizzarsi: quello del legame tra la particolare situazione giuridica del prelazionario e i margini che delimitano l’azione di colui che è tenuto alla graduazione soggettiva. Si tratta, allora, di verificare se la cd. prelazione artistica segua principi e itinera procedimentali propri del settore; e di capire se anch’essa sia riconducibile al comparto dei limiti alla libertà dei privati di concludere negozi con controparte eletta: tutto ciò viene preso in analisi nel testo “La prelazione artistica e L’autonomia contrattuale” di Gabriele Aversano.
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