La messa alla prova per i minori: la rassegnazione «entusiasta» di una normativa incompleta. Una ricerca nel distretto giudiziario di Napoli
Siamo a trent'anni dall'introduzione del d.P.R. 448 del 1998. Un impianto normativo che ha ispirato e regola il modo con il quale sono affrontati sul piano processuale giudiziario e trattamentale i problemi connessi alla devianza e ai diversi crimini minorili. Il libro affronta, alla luce di una estesa ricerca scientifica realizzata per la prima volta nel distretto giudiziario partenopeo, alcune delle questioni nodali che impongono una revisione dell'assetto normativo alla luce di differenti saperi disciplinari di tipo sociologico, criminologico, processuale penale. Considerata una emanazione del modello di juvenile probation, la "messa alla prova", su cui si concentra il lavoro, è trattata come un prisma per interrogarsi sugli esiti applicativi e sull'adeguatezza dell'intera normativa. Esposto all'interpolazione nella prassi applicativa e ad anomalie, il d.P.R. 448 esige ormai una revisione e un superamento dei limiti indicati come interni alla normativa e quelli esterni alle misure. Le questioni affrontate richiedono una profonda riflessività se si considera che a fronte del processo di smantellamento delle autonomie locali e dei loro strumenti di welfare e welfare penale si chiede, al contempo, alle stesse e al mondo del privato-sociale - al fine di spostare il baricentro della risposta sanzionatoria dalla pena detentiva alle sanzioni di comunità o ad altre misure alternative - di strutturare una rete di accompagnamento al recupero dei minori e oggi degli adulti, ai quali la legge n. 67 del 28 aprile 2014, sebbene con una fisionomia diversa, estende alcuni caratteri propri del d.P.R. 448. La tesi sostenuta nel libro è che il provvedimento di messa in prova minorile così come oggi lo conosciamo non ha ancora molto tempo innanzi a sé e che le prospettive per il futuro sono tutt'altro che rosee se non si lavora su una diversa concezione del reato e non si prende atto che la qualità della devianza minorile autoctona e straniera che dobbiamo fronteggiare è diversa da quella alla quale l'impianto normativo guardava nei decenni precedenti.