La SCIA in edilizia. Con CD-ROM
Dopo le modifiche per le opere realizzabili con la Comunicazione Inizio Lavori prosegue l'analisi delle novità apportate dal Decreto Sblocca Italia (legge n. 164/2014) per gli interventi che richiedono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per la prima volta la Segnalazione certificata di inizio attività è stata inserita nel Testo unico per l'edilizia, ed è stata ampliata la sfera degli interventi realizzabili con la SCIA, attraverso l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, consistente nelle varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso. Con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono state introdotte le modalità di acquisizione delle autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata inizio attività, di cui all'articolo 23-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, testo vigente: l'interessato può richiedere allo sportello unico per l'edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione; lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
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