Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
L'opera, aggiornata al D.Lgs. 39/2014 (certificato penale del casellario giudiziale per attività che comportino contatti diretti e regolari con minori) e alla recente GIURISPRUDENZA, tratta gli argomenti attinenti alla tutela del lavoratore sia per quanto concerne i diritti che scaturiscono dal rapporto di lavoro sia per la tutela e la sicurezza dello stesso sul luogo di lavoro. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessario a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti. Si tratta di una norma riconducibile alla particolare natura del contratto di lavoro, il quale non si configura quale contratto di semplice scambio fra prestazione e retribuzione, implicando anche l'insorgenza di obblighi di natura non patrimoniale, quale quello di tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore. A fronte di una presunta discriminazione la legge offre alla lavoratrice la possibilità di agire in giudizio sia direttamente sia delegando la Consigliera o il Consigliere di parità (figure previste a livello nazionale, regionale e provinciale) per la tutela dei propri diritti. Queste figure sono state istituite per svolgere funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza.
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