Filtro in appello. Come applicare la riforma
L'opera, aggiornata alla recente giurisprudenza, tratta nel dettaglio le particolarità di questo nuovo istituto introdotto per filtrare le eventuali cause di appello. Dopo l'inquadramento dell'istituto e il commento delle implementazioni a livello procedurale sia per il magistrato che per l'avvocato, si passano in rassegna alcune pronunce che illustrano le particolarità nella struttura dell'atto e soprattutto le considerazioni del magistrato preposto a valutare l'ammissibilità dell'appello. Il nuovo istituto, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012 n. 134, da un lato ha inciso sull'ammissibilità dei nuovi mezzi di prova in appello, ora esclusa del tutto; dall'altro, ha ristretto la proponibilità del ricorso per Cassazione. Tutto ciò per snellire nel tempo il carico di lavoro delle Corti. Per il momento, ad un anno dalla sua entrata in vigore, è evidente che il filtro, proprio per la sua applicabilità ai processi iscritti dal 12 settembre 2012 - se annullerà il tempo del secondo grado rispetto alle cause dichiarate inammissibili rispetto alle cause che supereranno il vaglio di ammissibilità produrrà effetti solo nel medio-lungo periodo.
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