La nuova legittima difesa. Commento organico alla L. 26 aprile 2019, n. 36 (Modifica al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa)

La nuova legittima difesa. Commento organico alla L. 26 aprile 2019, n. 36 (Modifica al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa)

La riforma della legittima difesa muove dall'esigenza di assicurare che il soggetto aggredito nel proprio domicilio sia immune da responsabilità penale: la novella mette mano sia all'art. 52 c.p. - estendendo l'area della legittima difesa domiciliare come causa di giustificazione del fatto (piano dell'antigiuridicità del fatto) - sia all'art. 55 c.p. - incidendo sulla disciplina dell'eccesso nelle cause di giustificazione (piano della colpevolezza del fatto, antigiuridico in ragione del superamento dei limiti della scriminante) e dando vita in particolare a un'ipotesi in cui l'eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare non è colpevole perché scusato in ragione delle particolari circostanze. In altre parole vengono profilati più ampi margini per considerare lecito il fatto commesso e considerare non colpevole o non rimproverabile il fatto stesso, quando i limiti della legittima difesa sono stati superati e il fatto è illecito. Se e quando non potrà invocare la causa di giustificazione, l'aggredito nel domicilio potrà comunque invocare la non colpevolezza per il fatto illecito, commesso pur eccedendo colposamente i limiti della causa di giustificazione. Per garantire l'impunità a chi si difende nel domicilio, il legislatore ha esteso l'ambito di applicazione della legittima difesa da un lato, rafforzando la presunzione di proporzione tra difesa e offesa, di cui al c.2; dall'altro lato, nel nuovo c.4 introducendo un'inedita presunzione di legittima difesa (cioè di tutti i requisiti della scriminante, compresa la necessità della difesa).
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