La nuova responsabilità medica e il risarcimento del danno
La recentissima legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24 (epigrafe V. app.)) ha lasciato inalterata la natura della responsabilità del medico. Questa affermazione può sembrare in stridente contrasto con l'art. 7 della legge, che dice «l'esercente la professione sanitaria ... risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente». A parte l'approssimazione lessicale (si adempie «una» obbligazione), la norma è intimamente contraddittoria, sintomo di un'evidente sciatteria legislativa. Proviamo a ricostruire la mens (?) legis: il legislatore voleva trasferire la responsabilità del medico sotto l'ala dell'art. 2043 c.c. ed esordisce, nel comma 3, con un'affermazione perentoria che va in questa direzione. Subito dopo, però, aggiunge che l'art. 2043 c.c. non si applica se c'è un obbligo contrattuale. Ma poiché un vincolo negoziale tra medico e paziente c'è sempre, per il solo fatto di essere entrati in contatto tra loro (un contatto «qualificato» dalla veste professionale del medico), la responsabilità del medico sarà, anche dopo questa legge, sempre contrattuale. Il legislatore, probabilmente, avrebbe voluto cancellare la responsabilità contrattuale del medico per assecondare il pressing delle compagnie di assicurazione. Responsabilità contrattuale, infatti, significa due cose: termine di prescrizione di 5 anni (e non 10, come nella responsabilità aquiliana) e, soprattutto, onere per il paziente di provare la colpa dei sanitari. Insomma, una pacchia per i danneggianti. Nonostante l'inequivocabile significato della norma tutti i commenti sono andati in senso contrario: «Il disegno di legge Gelli cambia i connotati della responsabilità medica», «Approvata la legge Gelli: rivoluzione nella malpractice medica», «Per medici e infermieri la responsabilità contrattuale cede il passo alla responsabilità extracontrattuale» e così via. Attendiamo la prima sentenza in materia per capire dove tira il vento. Ovviamente non farà testo il tribunale di Milano, acceso (e isolato) sostenitore della natura extracontrattuale della responsabilità medica già sotto la legge Balduzzi, quando la Cassazione e la giurisprudenza di merito sostenevano a ranghi serrati la tesi del contatto sociale. Nulla di più scontato, quindi, che il tribunale meneghino confermi la tesi avvitandosi su quel 2043 c.c. citato dall'art. 7 della legge Gelli-Bianco. Le novità introdotte dalla nuova legge non si fermano qui. Gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi, salve le specificità del caso concreto, alle linee-guida, che verranno elaborate da enti sottoposti al rispetto di alcuni requisiti di affidabilità. Inoltre, è stato introdotto l'art. 590 quinquies c.p., che prevede la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario: in presenza di imperizia la punibilità va esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee-guida o, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate al caso concreto. Anche questa norma contiene una contraddizione: può aversi una condotta perita, perché ispirata alle linee-guida - che contengono (secondo la tesi più recente) soltanto regole di perizia - ma, al contempo, imperita. Oltre alla legge Gelli-Bianco questa nuova edizione dà conto delle ultime novità introdotte dal D.P.C.M. 12-1-2017 (G.U. 18-3-2017, n. 65) sui livelli essenziali di assistenza sanitaria nonché dei più recenti interventi giurisprudenziali, in materia, ad esempio, di riconoscimento delle sentenze straniere sulla procreazione assistita, sulla ricerca scientifica sugli embrioni e sul danno da nascita malformata. Sono stati completamente rivisti il formulario e le leggi in appendice al volume. Un particolare ringraziamento al dott. Gianluca Nunziata per l'impeccabile lavoro redazionale.
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