La perizia giurata di idoneità degli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti
Il trasporto costituisce la fase più delicata e fondamentale fra tutte quelle in cui si articola la gestione dei rifiuti ed è disciplinato dall'art. 193 del D.Lgs. n° 152/2006. Le imprese che intendono iscriversi alla Sezione regionale dell'Albo gestori ambientali, alla domanda, fra l'altro, devono allegare una "perizia giurata", ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a), del DM 406/98, che attesti l'idoneità tecnica dei veicoli impiegati per il trasporto dei rifiuti. La perizia può essere redatta da ingegneri, chimici, medici igienisti o biologi, iscritti nei relativi Albi professionali. I contenuti e le modalità di redazione della perizia sono quelli indicati nella Delibera 27-09-2000, n° 004 dell'Albo nazionale gestori ambientali. La "perizia asseverata con giuramento" è un atto pubblico; conseguentemente, ove si riscontrasse che il perito abbia dichiarato il falso, egli commetterebbe il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 483 del Codice penale e punito con la reclusione fino a due anni. Questa pubblicazione vuole costituire una utile guida per la redazione di un documento la cui funzione è determinante per progettare il trasporto dei rifiuti, nell'ottica sia della prevenzione del rischio per le persone, le cose e l'ambiente, sia della individuazione del responsabile in caso di incidente o contestazioni da parte delle autorità preposte. Uno strumento di lavoro per chiunque abbia la necessità di valutare, interpretare o applicare la perizia.
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