La responsabilità del consulente fiscale
Il sistema impositivo odierno necessita dell'interposizione di un professionista tra contribuente ed Erario, in qualità di soggetto qualificato, in quanto è il solo a possedere conoscenze tecniche specifiche in materia fiscale. Molteplici e qualitativamente differenti sono le capacità e le conoscenze richieste al consulente fiscale, in virtù del fatto che sovente è chiamato a risolvere problematiche di rilevante difficoltà: nell'espletamento dei diversi incarichi assunti, infatti, esso non è da considerarsi un mero "fiscalista" del cliente ma è, in un certo senso, il "consulente globale" dello stesso; qualità, quest'ultima, che gli deriva tanto dalla sua preparazione specifica, quanto dall'esperienza professionale maturata. Nel corso della trattazione si è cercato di chiarire le modalità attraverso cui il suo operato possa perfezionare fattispecie rilevanti sotto il profilo amministrativo e penale. La ratio della previsione di un regime di responsabilità del professionista è duplice: da una parte, si è tutelata la professione più che il consulente, in modo da colpire coloro che si comportino in violazione tanto delle norme di legge, quanto delle norme deontologiche. D'altro canto, il contenuto del comma primo, art. 5, D.Lgs. 472/1997, è diretto alla tutela del professionista, il quale gode di una sorta di limitazione della responsabilità, qualora i suoi errori siano avvenuti in fase di risoluzione di problemi di speciale difficoltà.
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