TFR, Qu.I.R. e fondi pensione
Ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Rispetto a questa regola generale che fissa la cessazione del rapporto di lavoro quale momento di insorgenza del diritto del lavoratore a percepire il TFR esistono due importanti eccezioni: le anticipazioni di TFR richieste in costanza di rapporto di lavoro e la Qu.l.R. ossia la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda per espressa volontà del lavoratore. Tale ultima possibilità è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 con riferimento al periodo marzo 2015 - giugno 2018. La presente pubblicazione si propone di fornire un ausilio nello svolgimento degli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta in sede di accantonamento e tassazione del Trattamento di Fine Rapporto e relative anticipazioni e acconti nonché di liquidazione della Qu.l.R.
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