Montagna e Costituzione. La nuova Amministrazione italiana 9
La rilevanza giuridica della montanità trova il suo fondamento nell'art. 44, co. 2, Cost. L'interesse nazionale in favore della salvaguardia e della valorizzazione dei territori montani trova, fin dagli albori della Repubblica italiana, il suo presupposto normativo al massimo livello del sistema delle fonti del diritto, e trova la sua giustificazione, da un lato, nelle caratteristiche fisiche dell'ambiente montano e nei fattori antropici che ad esse si associano (limitate dimensioni delle comunità locali, dispersione territoriale e isolamento), e, dall'altro, nell'esigenza fondamentale del mantenimento della vitalità socio economica ed ambientale delle zone montane. L'obbiettivo è la permanenza delle popolazioni delle terre alte, perché ciò corrisponde ad una imprescindibile necessità di presidio del territorio, al fine di preservare il patrimonio idrico, ambientale, sociale, economico e culturale. L'interesse per la tutela e la valorizzazione delle montagne si fonda, oltre che sulle caratteristiche proprie delle stesse, sull'esigenza di evitare lo spopolamento e di salvaguardare il territorio e le sue risorse.