Il patrimonio scientifico proprio dei professori universitari. Valore o corredo di servizio rottamabile?
I valori costituzionali, talvolta, possono apparire evanescenti, ma la loro consistenza è forte; è sufficiente coglierne la poliedricità per capire quanto siano profondi ed aperti ad un'immensa realtà produttiva; talvolta, però, vengono esaminati con limitata attenzione. Un esempio è il patrimonio scientificopersonale soggettivo del professore universitario; può essere svilito e lasciato deperire? Lo si può confinare "nel deposito degli attrezzi inutili"? Lo si può "rottamare"? Per fare ciò il legislatore si può nascondere dietro la sua discrezionalità? La Corte costituzionale si può trincerare dietro gli argomenti formali dei "rapporti tra le fonti" e "della successione delle leggi nel tempo"?
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