Il responsabile del rischio amianto. Metodi di valutazione e di gestione del rischio dovuto alla presenza di materiali contenenti amianto negli edifici e negli impianti con riferimenti ai materiali sostitutivi. Con Contenuto digitale per download
La tutela della salute dei cittadini da rischi legati alla presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro è sancita dalla normativa europea ed italiana, e, a partire dalla sua messa al bando in Italia (L. 257/1992), è aumentata l'attenzione al problema. Nel D.M. 6/09/1994, è previsto l'obbligo per i proprietari dei fabbricati, impianti e macchine, nei quali siano presenti manufatti contenti amianto (MCA), la nomina del Responsabile del Rischio Amianto (RA). Il nuovo Piano Nazionale Amianto, nelle "Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali" del 2013, individua tra gli interventi prioritari, la formalizzazione della figura di RA con specifiche competenze, in analogia a quelle per la bonifica. Come indicato nel D.M. 6/09/1994, il RA ha compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i MCA.
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