Abc delle porcedure di sicurezza nel settore sanitario
Per prevenire occorre conoscere. E, per conoscere, bisogna informare. Non a caso l'articolo 36 del recente D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. impone ai datori di lavoro l'obbligo di fornire ai propri dipendenti tutte le indicazioni essenziali per garantire un'attività a prova di incidenti. Un processo che è particolarmente importante negli ospedali, case di cura e laboratori, dove ai rischi convenzionali legati all'ambiente in cui si opera se ne aggiungono altri, molto più specifici, che derivano dall'attività sanitaria. C'è il rischio chimico, determinato dalla esposizione alle sostanze utilizzate in ospedale, o quello cancerogeno, che deriva essenzialmente dalla manipolazione di farmaci antiblastici e di altri chemioterapici. Ancora, c'è il rischio biologico, determinato prevalentemente da esposizioni di tipo accidentale. Senza dimenticare, poi, il rischio fisico, prevalentemente legato all'uso dell'energia nucleare a fini diagnostici e terapeutici e all'utilizzazione di macchine e strumenti generatori di radiazioni non ionizzanti.
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