Risarcimento da inadempimento di obbligazione pecuniaria
Superata la concezione meramente strutturale del rapporto obbligatorio, non trova ragion d'essere, nella fase patologica di un'obbligazione pecuniaria, l'applicazione di un trattamento uniforme e aprioristicamente predeterminato. L'attenzione per il profilo funzionale impone di compiere una differenziazione che, in connessione con i valori del sistema ordinamentale, tenga conto del titolo per il quale è dovuta una data somma da attualizzare alla luce di una pluralità di fattori, non soltanto di natura economica e peculiari del caso concreto. Proposta è un'interpretazione delle singole fattispecie "in chiave evolutiva", che renda superabile l'applicazione stricto sensu dell'art. 1224 c.c., sì da assicurare al creditore una concreta ed effettiva riparazione del torto subìto senza, tuttavia, pregiudicare il vaglio di eventuali fondate istanze del debitore.
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