I confini mobili della discrezionalità penale
La scelta di riservare al giudice penale un potere discrezionale, avvicinandolo gnoseologicamente al fatto storico, si lega all'esigenza di conciliare la previsione normativa del fatto tipico, nel suo carattere di generalità ed astrattezza, con l'episodio realmente accaduto che si pone in un rapporto particolare, se non irripetibile, col sistema dei valori sui quali si fonda l'ordinamento giuridico. L'autore si propone di verificare la compatibilità del conferimento al giudice di "poteri discrezionali", con il complesso dei fattori "idealtipici" che governano il sistema penale, nella proiezione funzionalistica della disciplina del cd. "caso concreto". La fisionomia della questione si risolve nella possibilità di tradurre in una formula equilibrata il confronto tra funzioni garantistiche, ambiti di espansione e di contrazione della coercizione penale.
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