Il timore grave nell'attuale legislazione canonica
L'actus humanus, che è sempre a fondamento dell'atto giuridico, si compone di un aspetto volitivo e di un aspetto cognitivo e solo la sussistenza di entrambi consente di ravvisare un atto libero. Tra i vizi del consenso la tradizione canonistica ha sempre ravvisato il metus gravis, inteso quale inflizione di una grave minaccia da parte di un soggetto agente nei confronti di un soggetto passivo, per liberarsi dalla quale questi si decide a fare qualcosa che non vorrebbe, ma che fa al solo scopo di evitare un grave danno. Un tale comportamento tenuto ex metu è da considerarsi volontario? O si tratta piuttosto di un atto posto invalidamente? In altre parole: quale rilevanza giuridica può avere un comportamento tenuto in presenza di tali minacce? Inoltre: tale vizio del consenso è di diritto naturale o è più semplicemente riconducibile ad un disposto di diritto ecclesiastico?
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