Causa di servizio, equo indennizzo e pensionamento privilegiato dei dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici
I dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici non economici i quali, a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, riportano infermità o lesioni hanno diritto a conseguire "benefici" economici o semplicemente "amministrativi". Preliminarmente, deve essere accertata e riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione; se da questa è derivata anche una "menomazione" di un certo grado ed intensità alla integrità personale, essi devono essere indennizzati (equo indennizzo); se dalla menomazione scaturiscono l'inabilità e la risoluzione del rapporto di lavoro con la conseguente cessazione del servizio si consegue il diritto al pensionamento privilegiato. Nel caso in cui l'infermità o lesione non abbiano prodotto menomazione, il dipendente può ottenere solo i "benefici" amministrativi previsti nei contratti collettivi di lavoro (rimborso delle spese di cura, concessione di ulteriori permessi, passaggio ad altro profilo professionale, ecc.). Nel testo sono esaminati i presupposti, le situazioni e i procedimenti per il riconoscimento della causa di servizio, per la concessione dell'equo indennizzo e per l'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato con riferimenti continui alla più importante e recente giurisprudenza contabile in materia
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