Il diritto di informazione del socio nell S.R.L.
Il secondo comma dell'art. 2476 c.c. prevede che il socio che non partecipa all'amministrazione, anche quando vi sia l'organo interno di controllo, ha sempre diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare anche tramite professionisti di sua fiducia, non solo i libri sociali, ma anche i documenti relativi all'amministrazione. Di fronte all'estrema laconicità della formula utilizzata dal legislatore e alle profonde incertezze ermeneutiche della norma in esame l'a. imposta l'indagine tenendo presenti i risultati interpretativi riguardanti il diritto di informazione e di controllo del socio nelle altre società lucrative e della corrispondente disposizione nella previgente disciplina del tipo in esame. Dalla disamina dei numerosi contributi della dottrina e delle decisioni della giurisprudenza emerge la consapevolezza della marcata differenziazione del tipo di società a responsabilità limitata rispetto alla società per azioni, realizzata prendendo atto degli ampi spazi di autonomia attribuiti ai soci per disegnare assetti organizzativi e gestionali notevolmente diversificati. A questa radicale revisione del tipo, a detta dell'a., non è seguita una emancipazione logico-ermeneutica che avesse tenuto conto dell'evoluzione tipologica della s.r.l..
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