Le mobili frontiere della filiazione

Le mobili frontiere della filiazione

Il principio di unicità dello stato di figlio, introdotto dalla L. n. 219 del 10 dicembre 2012, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", sembrerebbe aver realizzato una sensibile rottura con il passato, percepibile nello scollamento del rapporto di filiazione dal vincolo matrimoniale, alla luce della diffusa emersione di modelli familiari alternativi a quest'ultimo. Lo statuto giuridico di figlio non dovrebbe, quindi, più mutare a seconda del tipo di legame esistente tra i genitori ma, al contrario, adattarsi e uniformarsi ad una pluralità di sistemi familiari. Il "diritto della filiazione" si lega, infatti, sempre più ad una concezione "funzionale" della famiglia, che guarda al rapporto, prima che all'atto, con l'effetto che le frontiere della filiazione diventano sempre più mobili e che l'esistenza di legami familiari consolidati depone a favore della rilevanza giuridica di qualunque tipologia familiare, ove si accerti che in essa si estrinsechi lo sviluppo della personalità del minore. Fine precipuo del presente lavoro risulta, pertanto, quello di accertare se l'intento di unificazione avuto di mira dal legislatore, nella sostanza, possa ritenersi attuato o se, invece, la disciplina della filiazione si sia soltanto, nella forma, adeguata alle nuove esigenze etico-sociali, senza, tuttavia, disancorarsi dai tradizionali dettami.
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