Esame, controesame, riesame. Prova penale: dal predibattimento al dibattimento
L'impianto del Codice Vassalli consegna alle parti potenti leve nel fertile terreno del governo della prova penale oralmente resa (c.d. processo di parti), di cui è cospicua espressione il c.d. esame incrociato che nel settore della prova dichiarativa rappresenta il Novum organum (l'oralità, così, assume la veste dell'élenchos, di cui si è individuata la matrice socratica). Quelle, in posizione anairenica secondo lo schema dell'adversary sistem, in aula conducono una "inchiesta istruttoria" su base dialettica e maieutica in perfetto stile accusatorio (che sposta l'istruzione nel pubblico giudizio, assicurando i valori dell'immediatezza e del contraddittorio) e mirano, specialmente, alla discovery dell'agnizione, cristallizzandola quando è accertata nei verbali d'udienza (il dibattimento sta al processo come l'"inchiesta istruttoria" sta alla prova). L'opera poietica della c.d. cross examination (definita un'arte) - che, pendente la regiudicanda, all'imputato seve a non rendere irriducibile l'accusa, piuttosto oralmente falsificabile - non nasce ex abrupto ma quale prospettiva contenziosa che trova la sua solida radice nella periferia del predibattimento quando le parti predispongono ed elaborano le liste, scritte e a carattere ostensivo per evitare, nella parabola, le cc.dd. prove a sorpresa. Nel telaio del c.d. controesame, nel ventaglio delle domande suggestive, si porta avanti banco iudicis e mette in evidenza la "falsificabilità" dell'accusa che del controesame costituisce l'imprinting, del sapere giudiziario, che, in tal modo, si innesta in un capisaldo euristico del moderno pensiero scientifico (Popper). Si affronta nel lavoro monografico il tema cruciale, recentemente posto al centro del dibattito da Cass., IV, 15331/20, che sottrae al giudice il potere di domande suggestive nell'esame testimoniale (divieto ambigenere, oltre la parte appunto). Al tempo stesso, però si segnala, viene meno la possibilità di controllare la credibilità, la genuinità e l'obiettività del racconto (specie se si tratta di una persona offesa, di reati sessuali, costituita parte civile, che è persona, per definizione, interessata), di approfondire la materia sub iudice al di là di ogni ragionevole dubbio. Si ammette l'expolitio delle domande suggestive, appunto perché è l'unica ed irrinunciabile tecnica ufficiale che la scienza conosca per valicare e superare la barriera rocciosa della menzogna e dell'aposiopesi ed è riguardata dalla dottrina, per lo scrutinio che ne deriva, al pari della «macchina della verità», per cui la disposizione che le vieta - ecco il risultato originale della ricerca condotta, finora inesplorato - è espressione di una norma eccezionale, in quanto tale inestensibile al giudice del giudizio (se vuole evitarsi di cadere nell'errore giudiziario), altrimenti perinde ac cadaver. Nella ricostruzione viene messo in speciale risalto il ruolo dell'avvocato penalista a cui è dedicata una sezione ad hoc, l'unico che può condurre seriamente ed efficacemente l'esame incrociato (di costringere al dicere verum), di capitalizzare i risultati della "prova di resistenza" escussiva delle cc.dd. domande suggestive.