Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Disciplina, novità e problemi applicativi
Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), rappresenta una svolta epocale nella disciplina della crisi d'impresa in quanto determinerà l'archiviazione del r.d. 16 marzo 1942, n. 267. Numerose e talvolta rivoluzionarie le novità. Il volume offre una prima ragionata lettura del CCII analizzando i profili di continuità e quelli di novità rispetto all'attuale disciplina. Sono introdotte le procedure di allerta e composizione assistita della crisi con l'intento di assicurare l'emersione tempestiva della crisi. La normativa si collega strettamente alle modifiche del codice civile, destinate ad entrare in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del CCII in Gazzetta (artt. 2086 c.c., con obbligo per l'imprenditore diverso dall'imprenditore individuale di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa; 2477 c.c., con ampliamento delle ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori). Il concordato preventivo è oggetto di un intervento organico di riforma, attento alla continuità aziendale ed alla salvaguardia dei posti di lavoro. Il concordato liquidatorio, fermo restando l'obbligo del soddisfacimento del 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario, è ora ammissibile solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. Tra le novità più significative, inoltre, quella relativa ai gruppi di imprese. Il CCII prevede che sia consentita la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti quando la crisi o l'insolvenza abbiano investito imprese appartenenti al medesimo gruppo. Sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate) per quella di liquidazione giudiziale. La disciplina della liquidazione giudiziale non presenta tuttavia cambiamenti radicali rispetto a quella del fallimento ma soltanto alcuni aggiustamenti che rispondono al principio generale volto a riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata- sono riservate a tutti i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Si tratta dei consumatori e di tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa né al concordato preventivo. Un'altra rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori - persone fisiche - meritevoli di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità.
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