La tutela degli acquirenti di immobili da costruire

La tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. Giustizia 2 febbraio 2006, relativo al Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, si è concluso l'iter promosso all'inizio della scorsa legislatura con la presentazione del disegno di legge n. 38, cui è seguita la legge delega 2 agosto 2004, n. 210 e, successivamente, D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 attuativo della delega. La nuova disciplina ha tentato di coniugare la tutela del risparmio investito dalle famiglie sul "mattone" e il diritto costituzionale all'abitazione dei cittadini con la capacità del comparto dell'edilizia di affrontare sollecitazioni a una necessaria modernizzazione. Numerose, quindi, le novità contenute nel decreto in vigore dal 21 luglio 2005 e commentate, nel volume, articolo per articolo. Fra le altre: la definizione di "acquirente", "costruttore", "situazione di crisi", "immobile da costruire"; l'introduzione di una garanzia fideiussoria; l'obbligo per il costruttore di contrarre e di consegnare all'acquirente una polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni per i vizi dell'immobile; la completa revisione del contenuto del contratto preliminare fino all'istituzione di un Fondo di solidarietà, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a tutela di coloro che hanno subito una perdita di denaro e non hanno conseguito il diritto di proprietà.
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