Codice delle leggi amministrative
Mutato, nella prospettiva normativa attuale, è il rapporto fra imprenditoria privata e pubblica amministrazione. Qui la crisi economica lascia un palpabile segno nell'intento del legislatore di favorire con modalità massime lo sviluppo economico e quindi il diritto di impresa (art. 41 Cost.). In nessun "luogo" l'asimmetria fra potere pubblico e soggetto privato è in tal guisa recuperata: basta richiamare le parole-guida di "burocrazia zero", di "statuto" dell'impresa ex L. 180/2011 (mentre sembra essere in crisi, parallelamente, lo statuto dei lavoratori) con la enfatica minimizzazione della discrezionalità amministrativa in tale campo, ovvero con l'adozione del criterio del minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa (cfr., D.L. 5/2012): è qui che il legislatore insiste negando generalità al principio della previetà dell.atto amministrativo (cfr., art. 34, c. 2, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011). Ancora, in più vasto ambito, si segnala la disciplina della SCIA nell'ottica del non atto amministrativo rispetto alla tradizionale esplicazione del provvedimento, chiamato (storicamente) a regolare il contrasto fra autorità e libertà. Non basta però accennare solo al binomio "sviluppo economico"; altra parola-antenna della legislazione attuale è quella di equità: lo stesso decreto "Salva-Italia" (n. 201/2011) reca, già nel titolo, disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
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