ICI 2008
La disciplina relativa all'ICI, già ampiamente modificata nel corso del 2007 con la legge finanziaria, ha subito ulteriori e più profonde modifiche con le disposizioni adottate dal Governo e racchiuse nel D.L. 27 Maggio 2008, n. 93 (G.U. 28 Maggio 2008, n.124) - "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" - che contiene, tra le misure tese ad alleggerire il carico fiscale delle famiglie, anche quella che prevede che, a decorrere dall'anno 2008 (quindi già dal 16 giugno 2008), non deve più essere pagata l'imposta comunale per l'abitazione principale. L'esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano, comunque, ad applicarsi le detrazioni vigenti, né tanto meno le case che non siano adibite ad abitazione principale (case di vacanza, seconde case, ecc.). In questa guida si è cercato di schematizzare la disciplina operativa a livello generale per quanto attiene: alla determinazione dell'imponibile e al calcolo dei versamenti in acconto e a saldo; all'eventuale adempimento dichiarativo; ai cosiddetti casi particolari (beni intestati al figlio minore, separazione coniugale con unità immobiliare acquistata in comunione di beni, ecc.).
Momentaneamente non ordinabile