Confusione. Artt. 1253-1255
La confusione è istituto che può essere studiato sia nell'ottica estintiva della situazione giuridica (confusione di diritti) sia in quella, opposta, acquisitiva (confusione di cose); ancora, nell'ottica della confusione dei patrimoni (ad es. del defunto e dell'erede). La confusione è modo di estinzione generale dei rapporti giuridici. Se partiamo dall'assunto che l'ordinamento richiede la necessaria partecipazione di due distinti soggetti giuridici alla vicenda estintiva dell'obbligazione, in virtù di una ragione sostanziale di valutazione degli interessi, allora possiamo comprendere come nella nostra letteratura ricorre l'osservazione dell'assurdità che uno stesso soggetto sia creditore e debitore di sé medesimo. La nostra migliore dottrina ha evidenziato come proprio il fenomeno della confusione conduca a superare la concezione tradizionale di rapporto giuridico, nell'accezione di relazione tra soggetti, per superare in particolare l'esigenza della dualità dei soggetti indispensabile per la configurazione stessa del rapporto. Una prima considerazione, di partenza, va immediatamente in tal senso sottolineata con vigore: la regola secondo cui si ha estinzione del rapporto qualora le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nello stesso soggetto non è affatto assoluta, e subisce nel sistema non poche deroghe, sia nell'interesse di terzi qualificati sia nell'interesse dei titolari delle situazioni soggettive facenti capo al rapporto originario.
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