I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell'apparato
Gli autodafé per la giustizia elefantiaca sembrano aver trovato finalmente un programma di risoluzione nella riforma Cartabia. Eppure le duplicazioni procedimentali, nascoste nell'ombra dell'incredibile tecnicismo, sfuggite alla conta delle statistiche, sono rimaste tra le pieghe delle preoccupazioni del legislatore (come pure dell'ignaro furor del popolo in nome del quale la giustizia è amministrata). L'analisi qui condotta dimostra come l'economia di risorse processuali non sia sempre stata ottimale nella prassi e suggerisce di puntare sui principi di "indagabilità" e "contestabilità", ricavabili dai concetti di patologia e prevedibilità della contestazione, già noti a Consulta e Cassazione. Sfruttando ciò che la Delega Cartabia peraltro indica, potrebbe essere il legislatore delegato a tirar fuori dall'ombra quelle duplicazioni, portando a nuova luce la discrezionalità del pubblico ministero sul sipario dell'iscrizione della notizia di reato e del contrappunto con giudice e compartecipi. Se poi si volge lo sguardo oltre il sistema "formalmente penale", ci si affaccia su una vertiginosa galassia di strutture sanzionatorie. Si sa, la Corte di Strasburgo con la pronunciaA. e B. metteva un freno alla corsa aperta dal caso Grande Stevens, e la giurisprudenza interna, sfruttando la close connection in substance and in time , si poneva in scia. La Corte costituzionale manteneva un funambolico self-restraint, frammentando il ne bis in idem eterogeneo in garanzie "nutrici". La corda dell'autocontenimento si spezza però il 16 giugno 2022: la pronuncia n. 149 colpisce l'art. 649 c.p.p. E nonostante la Consulta tenga l'equilibrio chiarendo che è in gioco solo il doppio binario sul diritto d'autore, c'è la sensazione che la faglia di una nuova valanga giurisprudenziale sia ormai aperta.
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