Prove di contendibilità nel concordato preventivo e fallimentare
A far data dalla riforma del 2006 e soprattutto in seguito alle modifiche apportate dal D. n. 83/2015, nel corpo della legge fallimentare si registra una progressiva erosione del monopolio dell'imprenditore nella gestione della crisi della propria impresa, alla quale si contrappone una sempre maggiore apertura del c.d. mercato dell'insolvenza, realizzata dal diritto positivo mediante l'espansione dei soggetti legittimati a presentare proposte di concordato fallimentare (art. 124 I. fall.) e proposte di concordato preventivo e offerte concorrenti (artt. 163 e 163 bis I. fall.). La fiducia del legislatore negli effetti favorevoli che l'intervento di terzi nelle procedure concordatarie dovrebbe produrre, tra i quali una migliore recovery per i creditori, non è allo stato supportata da riscontri concreti. Le nuove regole parrebbero anzi celare insidie sia per il titolare di ciò che è divenuto contendibile (azienda, attivo, controllo societario, quote di società di capitali), sia per i terzi, le cui proposte di concordato preventivo o fallimentare incontrano significativi ostacoli nel corso del procedimento che le dovrebbe condurre all'omologazione. In seno alle procedure concorsuali, il fenomeno competitivo risulta complesso e sollecita dubbi interpretativi e ricostruttivi, la cui rilevanza giunge a coinvolgere anche la tutela del diritto di proprietà dell'imprenditore in crisi e la salvaguardia dei diritti dei soci di società di capitali nei concordati. La contendibilità si atteggia inoltre peculiarmente nell'ambito del gruppo di società e nel concordato in continuità aziendale. Nel volume si esaminano i contenuti della nuova disciplina e si procede a verifiche di fruibilità e funzionalità delle regole rispetto al perseguimento degli obiettivi sottesi alle scelte legislative e, all'esito, si individuano alcune aree di criticità di portata anche sistematica.
Momentaneamente non ordinabile