L'ordine frattalico delle fonti del diritto
"Aggiungendo questa riflessione in favore di un ordine armonico delle fonti alle molte critiche degli ordini sistematici, mi è accaduto d'incrociare il rapporto fra la consuetudine e la legge al di fuori della tradizionale opposizione di morfologia e di efficacia. E di constatare come la consuetudine esprima nella prescrizione autoritativa di un comportamento doveroso il principio, comune a tutte le fonti e le norme, a partire dal quale può declinarsi l'ordine armonico ricercato. Un principio geometricamente disegnato a "gradino", adatto a percorrere l'intera scala di efficacia delle fonti, e formato metaforicamente a "frattale", dotato cioè della dimensione frazionaria e dell'autosomiglianza che sono capaci di ordinare una produzione normativa frammentata, ma dotata di una sua propria regolarità misurabile e descrivibile. L'assunto è che le fonti, nei loro concetti e legami, siano riconducibili alla gerarchia del frattale e che, laddove essa subisca delle infrazioni, possa venire comunque ricomposta e riarticolata, e che l'ordine delle fonti sia, alla fine, un "ordine frattalico"." Dalla prefazione.
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