Le attività del giudice nelle indagini preliminari. Tra giurisdizione e controllo giudiziale
Con questo nome compare per la prima volta nella rubrica dell'art. 328 c.p.p. ma chi è davvero il Giudice per le indagini preliminari? Chi è questo "nuovo giudice" di questo "nuovo processo" e quali sono i suoi compiti e quale il perimetro dei poteri attribuitigli? Che il suo poliedrico lavoro sia esercitato ad acta e non ad processum ci svela - data la struttura del nuovo processo - un'ovvietà se non ci interroghiamo piuttosto su quale sia la qualità effettiva del suo lavoro. Ma interrogarsi sui limiti funzionali di questa inedita figura processuale significa imbattersi inevitabilmente in una serie di problemi definitori che non hanno nulla di nominalistico, ma che affondano nella sostanza costituzionale e, dunque, nella carne viva del processo. Per verificare, ad esempio, se quella svolta dal Giudice in materia di libertà personale sia davvero una definizione del concetto stesso di "giurisdizione" ragionevolmente estratta, non dal vocabolario astratto dei dogmi, ma dalla materia pulsante della nostra Carta, passando attraverso le forme concrete che in essa vanno assumendo i concetti di giudice terzo, di contradditorio e tutti altri arnesi del giusto processo intorno ai quali quotidianamente si affaccendano gli operatori del diritto, fino a scoprire, per questa via, come molte delle attività poste in essere da questo giudice non possiedono affatto i contenuti minimi richiesti per la loro sussunzione nell'alveo di una giurisdizione correttamente intesa.
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