Art. 2397-2409 septies. Società per azioni
La figura dei sindaci è stata particolarmente toccata dalla riforma del 2003. Un primo aspetto di portata sistematica vede il collegio sindacale come l'organo di riferimento del sistema dei controlli, tanto nelle società quotate, quanto nelle società chiuse. Un secondo aspetto vede i sindaci dotati di strumenti più efficaci nel garantire la effettività del controllo. Si pensi, ad esempio, alla possibilità dei sindaci di denunciare al tribunale gli amministratori che abbiano commesso gravi irregolarità nella gestione tali da arrecare danno alla società o a una o a più società controllate; oppure all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli stessi amministratori. E il primo fronte che maggiormente merita attenzione, poiché più direttamente si lega alla rinnovata immagine della società che il legislatore della riforma ha pensato dietro al concetto di "assetto organizzativo, amministrativo e contabile", adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. E proprio su questo terreno che si misura il cambiamento del ruolo del sindaco, originariamente modellato esclusivamente sul controllo contabile nell'attività degli amministratori. Ora il controllo contabile, salvo casi residuali, neppure compete al collegio sindacale, essendo stato demandato ad un soggetto incaricato della revisione.
Al momento non disponibile, ordinabile in 3 settimane circa