Libro quarto: Artt. 2135-2139. Impresa agricola. Disposizioni generali
"La nozione di impresa agricola si desume dalle disposizioni generali contenute nella definizione di imprenditore agricolo, di cui al nuovo art. 2135 cod.civ. (introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228), nonché dall'attuale disciplina della registrazione (art. 2136), delle responsabilità dell'imprenditore (art. 2137), dei suoi ausiliari (art. 2138) e dello scambio di manodopera e di servizi tra piccoli imprenditori (art. 2139). Il commento mette in evidenza, anche attraverso l'analisi delle innovazioni profonde, derivanti dall'influenza della normativa comunitaria e della più recente legislazione speciale, come l'impresa agricola tenda sempre più ad integrarsi con l'impresa commerciale e ad avere una funzione importante nella politica dell'ambiente e nel diritto agroalimentare. Ne nasce, quindi, un interesse teorico per un'analisi dell'impresa non semplicemente come 'attività' dell'imprenditore, ma come ordinamento, oltre che un interesse pratico in sede di interpretazione."
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