Art. 84-91. Custodia e amministrazione delle attività fallimentari

Art. 84-91. Custodia e amministrazione delle attività fallimentari

Le attività di custodia e amministrazione del patrimonio fallimentare, alle quali si riferiscono gli articoli 84-91, si svolgono nella fase del procedimento di fallimento che precede necessariamente lo svolgimento delle ulteriori fasi che concorrono nell'insieme ad assicurare la realizzazione delle finalità attribuite dalla legge a tale istituto. Le attività previste negli articoli in commento si caratterizzano pertanto per essere preparatorie e strumentali all'attuazione della vera e propria amministrazione del patrimonio fallimentare. La riforma della legge fallimentare è intervenuta in modo significativo sulle modalità di svolgimento delle attività qui considerate, sia con riguardo alla competenza delle funzioni attribuite in tale contesto agli organi che compongono l'ufficio fallimentare, sia abrogando disposizioni ormai superate, sia introducendo nuove regole. Di tali profili disciplinari e delle diverse connesse problematiche interpretative emerse nella prassi applicativa si tiene dunque conto nel presente commento dedicato al sistema normativo di cui agli art. 84-91.
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