Art. 2221. Fallimento e concordato preventivo. 2: Concordato preventivo
Il concordato preventivo è vissuto per circa un secolo come una procedura concorsuale di cui poteva giovarsi l'imprenditore "onesto ma sfortunato", in quanto solo l'imprenditore meritevole poteva accedervi. Con le riforme avviate nel 2005 il concordato preventivo è stato completamente ridisegnato ed è divenuto uno strumento per regolare la crisi dell'impresa. Al debitore è stata offerta la possibilità di confezionare una proposta concordataria assai flessibile nei contenuti, ma comunque diretta al soddisfacimento dei creditori, con una attenzione maggiore, ma non prevalente, alla conservazione dell'attività imprenditoriale. Una significativa accentuazione dei principi dell'autonomia contrattuale ha condotto all'importazione delle regole del diritto dei contratti in uno sfondo, per vero, ancora procedimentalizzato. La doppia anima del concordato preventivo costituisce, quindi, il fil rouge dell'opera. Il volume è aggiornato al d.l. 24 giugno 2014, n. 91.
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